d
Follow us
  >  Diritto di Famiglia   >  Omesso mantenimento del figlio minore- reato previsto dall’art. 570 c.p. co.1-2

Omesso mantenimento del figlio minore- reato previsto dall’art. 570 c.p. co.1-2

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11364 del 6 aprile 2020, sezione penale ha affermato il seguente principio: “Ai fini del reato di cui all’art. 570 c.p. devono essere valutate le condizioni economiche dell’obbligato .”

L’art. 570 c.p. commi 1-2 punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00 la condotta di chi viola gli obblighi di assistenza familiare tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale, malversa, dilapida i beni dei figli minori o del coniuge, fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o al coniuge.

Nel caso di specie all’esame delle Consulta, un uomo era stato denunciato dalla ex moglie, per il reato appunto previsto dall’art. 570 c.p. commi 1-2 per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore .

L’uomo ritenuto colpevole e condannato ai sensi dell’articolo 570 c.p. commi 1-2 dalla Corte di Appello di Firenze, ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte di Appello non aveva considerato le sue condizioni oggettive di incapacità economica a provvedere agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore.

E’ emerso infatti nel corso dell’istruttoria dibattimentale che la società di cui era proprietario l’uomo era fallita e in bancarotta, che prima del fallimento erano state spese ingenti somme di denaro per la ristrutturazione della casa familiare prelevandole dal conto della società poi fallita e, che le condizioni di vita dell’uomo dopo il fallimento erano di indigenza tali da averlo ridotto a chiedere l’elemosina alla Caritas e a altri centri di assistenza, fatti documentati dal curatore Fallimentare.

Tutti questi elementi dovevano essere tenuti in considerazione prima di procedere a condannare l’uomo per il reato di cui all’art. 570 c.p. commi 1-2., così argomentando la Suprema Corte ha annullato la sentenza delle Corte di Appello di Firenze.
La vicenda che ha coinvolto l’uomo stabilisce pertanto un principio importante per la sussistenza del reato di cui all’art- 570 c.p. commi 1-2. che se da una parte tutela la famiglia e impedisce vengano violati gli obblighi di assistenza dall’altra richiede che in ogni situazione familiare dove si verifichino tali gravi violazioni, vengano attentamente valutate dagli Organi accertanti i fatti e le circostanze che hanno determinato un soggetto a realizzare una condotta illecita, al fine di aggravare situazioni già pesanti e gravi a carico di chi si trova in difficoltà e per fatti estranei alla sua volontà non può più provvedere al mantenimento dei propri figli minori.

Si pensi al caso di specie, dove alla situazione di indigenza in cui si è venuto a trovare l’uomo, impossibilitato a provvedere quasi a se stesso, si era aggiunta la condanna penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato inesistente poiché le condizioni oggettive economiche dell’uomo avrebbero far dovuto escludere sin da subito, se attentamente vagliate, la sussistenza di alcun tipo di reato in capo all’uomo.