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Separazione e Divorzio in Comune – Pro e contro

Oggi separarsi e divorziare senza l’ausilio di un avvocato, senza i tempi di un Tribunale e senza i costi delle spese di giustizia e legali è una realtà.

Vediamo quali sono i pro e i contro di tale procedura.

PRO

  • Procedura snella e tempi brevi per separarsi e divorziare(di solito due incontri)
  • Documentazione da allegare minima (documento di identità e autocertificazione)
  • Costi fissi in Euro 16,00
  • Possibilità di modificare accordi di separazione o divorzio precedentemente fissati , sempre in presenza delle condizioni richieste per la separazione e il divorzio

CONTRO

  • Presenza di determinate condizioni (la coppia non deve avere figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci)
  • Il divorzio può essere attivato solo se:
  1. dalla separazione consensuale (in Tribunale, in Comune o tramite negoziazione assistita)sono decorsi sei mesi;
  2. dalla separazione giudiziale (in Tribunale con causa) è decorso un anno;
  • Non sono ammissibili trasferimenti patrimoniali ( assegnazione casa, automobile, arredi, conto corrente etc..). E’ ammissibile redigere una scrittura privata separata oppure si può ricorre ella negoziazione assistita.
  • Se uno dei due coniugi non è d’accordo sulla separazione o divorzio o non si presenta i Comune, nonostante l’accordo, la procedura non potrà essere conclusa, dovendo la parte che intende separarsi o divorziare, adire il competente Tribunale .

Si tratta di un procedimento “snello”, economico e veloce che permette alla parti di ottenere in modo rapido la separazione o divorzio senza l’ausilio di avvocati.

Del resto si tratta solo di separare o far divorziare due adulti consenzienti, che nulla hanno da dividere o condividere, Se solo ci sono figli minori e/o maggiorenni non autosufficienti o questioni patrimoniale da discutere, tale procedura non può essere utilizzata.
Perché?

Perché gli interessi in gioco cambiano, ci sono parti deboli da tutelare (minori) e questioni patrimoniali da curare che richiedono una competenza e conoscenza del diritto che le parti non possono avere. Se è pur vero che si può allegare una scrittura privata separata per le questione patrimoniali, non vi è alcuna alternativa se ci sono minori o maggiorenni non autosufficienti, serve l’ausilio degli avvocati, utilizzando la negoziazione assistita le consuete procedure in tribunale.

Riassumendo tale procedura va benissimo quando la coppia senza figli minori o maggiorenni non autosufficienti, ha già risolto ogni questione che li legava, avendo la volontà concorde e comune di volere cessare la comunione spirituale e materiale che li univa. Se ci sono dubbi o se una delle parti, subisce l’iniziativa dell’altra (parte debole) o non è convinta sull’utilizzo di tale procedura, vale la pena chiedere anche solo un parere preventivo. In caso di scrittura privata contente accordi di tipo patrimoniale, soprattutto se si stratta di immobili, è altrettanto consigliabile avere comunque il parere preventivo di un legale o esperto.